Art. 11
1. Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se e nella misura in cui:
In vigore dal 18 dic 1986
- sia certo che il contratto tra il terzo ed il preponente non sarà eseguito e
- la mancata esecuzione non sia dovuta a circostanze imputabili al preponente.
2. Le provvigioni già riscosse dall'agente commerciale sono rimborsate se il relativo diritto è estinto.
3. Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell'agente commerciale.
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