Art. 10

1. La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti:

In vigore dal 18 dic 1986
a) il preponente ha eseguito l'operazione, b) il preponente dovrebbe aver eseguito l'operazione in virtù dell'accordo concluso con il terzo, c) il terzo ha eseguito l'operazione. 2. La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell'operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua. 3. La provvigione è pagata al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita. 4. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale.
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1. La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in cui si presenti uno dei casi seguenti: (Art. 10 Direttiva (UE) 1986/653) — Testo vigente | Portale Normativo