Art. 4

La presente direttiva si applica:

In vigore dal 24 lug 1986
a) ai regimi professionali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti: - malattia, - invalidità, - vecchiaia, compreso il caso del pensionamento anticipato, - infortunio sul lavoro e malattia professionale, - disoccupazione; b) ai regimi professionali che prevedono altre prestazioni sociali, in natura o in contanti, in particolare prestazioni per i superstiti e prestazioni per i familiari, ove tali prestazioni siano destinate a lavoratori salariati e costituiscano pertanto vantaggi pagati dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
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La presente direttiva si applica: (Art. 4 Direttiva (UE) 1986/378) — Testo vigente | Portale Normativo