Art. 4
La presente direttiva si applica:
In vigore dal 24 lug 1986
a) ai regimi professionali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:
- malattia,
- invalidità,
- vecchiaia, compreso il caso del pensionamento anticipato,
- infortunio sul lavoro e malattia professionale,
- disoccupazione;
b) ai regimi professionali che prevedono altre prestazioni sociali, in natura o in contanti, in particolare prestazioni per i superstiti e prestazioni per i familiari, ove tali prestazioni siano destinate a lavoratori salariati e costituiscano pertanto vantaggi pagati dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:378:oj#art-4