Art. 2
In vigore dal 24 lug 1986
1. Sono considerati regimi professionali di sicurezza sociale i regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, salariati o indipendenti, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o a sostituirsi ad esse, a seconda che l'affiliazione a detti regimi sia obbligatoria o facoltativa.
2. La presente direttiva non è applicabile:
a) ai contratti individuali;
b) ai regimi che hanno un solo membro;
c) nel caso dei lavoratori salariati, ai contratti di assicurazione di cui non sia parte il datore di lavoro;
d) alle disposizioni facoltative dei regimi professionali offerte individualmente ai partecipanti per garantire loro:
- prestazione complementari,
- la scelta della data da cui avranno diritto alle prestazioni normali o la scelta fra più prestazioni.
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