Art. 9
In vigore dal 24 lug 1986
Gli Stati membri possono differire l'attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per quanto riguarda:
a) la fissazione del limite d'età per la concessione di pensioni di vecchiaia o di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni, a loro scelta:
- fino alla data alla quale tale parità è realizzata nei regimi legali;
- o al più tardi fino a quando una direttiva imporrà tale parità;
b) le pensioni di superstite finché una direttiva imponga il principio della parità di trattamento nei regimi legali di sicurezza sociale in materia;
c) l'applicazione dell', paragrafo 1, lettera i), primo comma, per tener conto degli elementi differenti di calcolo attuariale, al più tardi fino alla scadere di un termine di tredici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.
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