Art. 7

In vigore dal 12 giu 1986
1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri communicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, immediatamente dopo l'adozione delle medesime.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:280:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 7 Direttiva (UE) 1986/280 — Testo vigente | Portale Normativo