Art. 4

In vigore dal 12 giu 1986
Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali e da altre fonti di scarichi significativi. Nel caso di scarichi che interessano le acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per armonizzare le procedure di sorveglianza.
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