Art. 3

In vigore dal 12 giu 1986
1. I valori limite, i termini fissati per l'osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nella rubrica A degli allegati. 2. I valori limite si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti le sostanze di cui all', lettera a), escono dallo stabilimento industriale. Nei casi in cui per talune sostanze si ritenga necessario prevedere altri punti d'applicazione dei valori limite, questi punti saranno stabiliti nell'allegato II. Se le acque di scarico contenenti tali sostanze sono trattate fuori dello stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato alla loro eliminazione, lo Stato membro può consentire che i valori limite siano applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di tratta- mento. 3. Le autorizzazioni previste all' della direttiva 76/464/CEE debbono contenere disposizioni non meno rigorose di quelle contenute nella rubrica A degli allegati, salvo nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all', paragrafo 3, di detta direttiva, in base alla rubrica B degli allegati. Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni. 4. Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1, 2 e 3, nonché dalla direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili, ove ciò sia necessario per eliminare l'inquinamento conformente all' di detta direttiva o per prevenire le distorsioni di concorrenza. Nei casi in cui, per motivi tecnici, le misure previste non corrispondano ai migliori mezzi tecnici disponibili, lo Stato membro, indipendentemente dal metodo che esso adotta, fornisce alla Commissione, prima di qualsiasi autorizzazione, le giustificazioni di tali motivi. La Commissione trasmette immediatamente dette giustificazioni agli Stati membri e invia loro quanto prima una relazione con il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma. Se necessario, essa presenta contemporaneamente adeguate proposte al Consiglio. 5. Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza delle sostanze di cui all', lettera a), figura alla rubrica C dell'allegato II. Possono essere usati altri metodi, purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di questi metodi siano non meno validi di quelli definiti nell'allegato II, rubrica C. 6. Gli Stati membri si assicurano che le misure adottate in applicazione della presente direttiva non comportino in altri ambienti, e particolarmente nel suolo e nell'aria, un aumento dell'inquinamento dovuto alle sostanze in questione.
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