Art. 8

In vigore dal 22 apr 1986
GLI STATI MEMBRI SONO DESTINATARI DELLA PRESENTE DIRETTIVA . FATTO A LUSSEMBURGO, ADDI 22 APRILE 1986 . PER IL CONSIGLIO IL PRESIDENTE H . VAN DEN BROEK ( 1 ) GU N . C 68 DEL 24 . 3 . 1986 . ( 2 ) GU N . 125 DELL'11 . 7 . 1986, PAG . 2298/66 . ( 3 ) GU N . L 362 DEL 31 . 12 . 1985, PAG . 8 . ( 4 ) GU N . 125 DELL'11 . 7 . 1966, PAG . 2309/66 . ( 5 ) GU N . L 93 DEL 17 . 4 . 1968, PAG . 15 . ( 6 ) GU N . L 169 DEL 10 . 7 . 1969, PAG . 3 . ( 7 ) GU N . L 225 DEL 12 . 10 . 1970, PAG . 1 . ( 8 ) GU N . L 225 DEL 12 . 10 . 1970, PAG . 7 .***** DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1986 che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo (86/155/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commmissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che il Consiglio ha istituito, con varie direttive, un regime applicabile alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione; considerando che, per quanto riguarda il Portogallo, un regime di transizione applicabile a questo settore è stato definito nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; considerando che, per quanto riguarda la Spagna, conformemente agli orientamenti emersi nel corso dei negoziati di adesione, devono essere apportati adeguamenti alle direttive seguenti: - direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (3), - direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, - direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (5), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, - direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, - direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (7), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, - direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (8), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85; considerando che l'erba capriola, l'erba di Harding (Phalaris), il sorgo, l'erba sudanense, il cartamo, la zucca e il cardo sono specie importanti per la produzione agricola od orticola nella Comunità ampliata e devono pertanto essere inseriti nella sfera d'applicazione delle direttive precitate; considerando che, per consentire al Regno di Spagna di adottare le misure necessarie per predisporre un sistema di certificazione varietale obbligatoria delle sementi di erba medica, di cavolo da foraggio e di rafano da foraggio, esso deve essere autorizzato a differire, con riguardo alle predette sementi, l'applicazione delle disposizioni della direttiva 66/401/CEE che limitano la commercializzazione alle sole sementi certificate ufficialmente come « sementi di base » o « sementi certificate »; considerando che la domanda di semi di cotone nella Comunità ampliata è tale da giustificare una modifica della direttiva 69/208/CEE che permetta la commercializzazione di semi di cotone certificati di seconda riproduzione; considerando che, per consentire al Regno di Spagna di adottare le misure necessarie per adeguare la propria produzione e commercializzazione di sementi e di mate riali di moltiplicazione alle esigenze del catalogo delle varietà compilato ai sensi della normativa comunitaria, è opportuno autorizzarlo a differire, totalmente o limitatamente a talune specie, l'applicazione di determinate disposizioni concernenti il catalogo nazionale delle varietà di vite, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e il catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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