Art. 7

Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi:

In vigore dal 22 apr 1986
- all', punto 2, all', all'articolo 4, punti 3, 4 e 5, all' e all'articolo 6, punti da 3 a 8, a decorrere dal 1o marzo 1986, - alle altre disposizioni della direttiva al più tardi il 1o luglio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

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