Art. 3
In vigore dal 17 apr 1986
Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
E. M. SCHOO
(1) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.
Storico versioni
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