Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 apr 1986
Il Regno di Danimarca, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente E. M. SCHOO (1) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.
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