Art. 1

In vigore dal 17 apr 1986
I seguenti stati membri sono autorizzati a differire l'applicazione della direttiva 77/780/CEE fino al 15 dicembre 1988, nei confronti degli enti creditizi indicati qui di seguito: Danimarca: - Bankiervirksomhed, der udoeves af en fondsboersvekselerer (Attività bancaria degli agenti di cambio); Grecia: - Agrotiki Trapeza Ellados A.E. (Banca agricola della Grecia), - Ethniki Ktimatiki Trapeza Ellados (Banca fondiaria nazionale della Grecia); Irlanda: - Trustee Savings Banks (Casse di risparmio); Paesi Bassi: - Rijkspostspaarbank (Cassa di risparmio postale dello stato); Regno Unito: - Trustee Savings Banks (Casse di risparmio).
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