Art. 1
In vigore dal 17 apr 1986
I seguenti stati membri sono autorizzati a differire l'applicazione della direttiva 77/780/CEE fino al 15 dicembre 1988, nei confronti degli enti creditizi indicati qui di seguito:
Danimarca:
- Bankiervirksomhed, der udoeves af en fondsboersvekselerer (Attività bancaria degli agenti di cambio);
Grecia:
- Agrotiki Trapeza Ellados A.E. (Banca agricola della Grecia),
- Ethniki Ktimatiki Trapeza Ellados (Banca fondiaria nazionale della Grecia);
Irlanda:
- Trustee Savings Banks (Casse di risparmio);
Paesi Bassi:
- Rijkspostspaarbank (Cassa di risparmio postale dello stato);
Regno Unito:
- Trustee Savings Banks (Casse di risparmio).
Storico versioni
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