Art. 3
In vigore dal 28 feb 1986
1 . Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1986 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .
2 . Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
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