Art. 2

In vigore dal 28 feb 1986
1 . Gli stati membri adottano le misure necessarie per garantire che a decorrere dal 1 º gennaio 1988 né i fabbricanti né gli importatori stabiliti nella Comunità immettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva . 2 . Gli stati membri adottano le misure necessarie affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano essere più venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 dicembre 1989 .
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