Art. 3
In vigore dal 20 dic 1985
La presente direttiva è destinata agli stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1985 .
Per il Consiglio
Il Presidente
R. KRIEPS
(1) GU n. C 78 de 28 . 3 . 1980 , pag. 10 .
(2) GU n. C 125 del 17 . 5 . 1982 , pag. 159 .
(3) GU n. C 331 del 17 . 12 . 1980 , pag. 6 .
(4) GU n. L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag. 201 .
(5) GU n. L 263 del 24 . 9 . 1983 , pag. 33 .
(6) GU n. L 269 dell'11 . 10 . 1985 , pag. 56 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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