Art. 1
Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 5 diventa il punto 6 ed è aggiunto il seguente punto :
In vigore dal 20 dic 1985
6.3 . Fibre di amianto * 6.3.1 . L'immissione sul mercato e l'uso dei prodotti contenenti queste fibre sono vietati per quanto riguarda : *
* a ) i giocattoli ; *
* b ) i materiali o preparati destinati ad essere applicati mediante flocculazione ; gli stati membri possono nondimeno ammettere nel loro territorio composti bituminosi *
* contenenti amianto destinati ad essere applicati a spruzzo sul fondo della carrozzeria dei veicoli per la protezione dalla corrosione ; *
* c ) i prodotti finiti sotto forma di polvere , venduti al dettaglio al pubblico ; *
* d ) gli articoli per fumatori , quali pipe per tabacco ; portasigarette e portasigari ; *
* e ) i vagli catalitici e i dispositivi di isolamento destinati o incorporati negli apparecchi di riscaldamento che utilizzano gas liquefatto ; *
* f ) le pitture e vernici . *
Crisotilo , CAS n. 12001-29-5 * *
Amosite , CAS n. 12172-73-5 * *
Antofillite , CAS n. 77536-67-5 * *
Actinolite , CAS n. 77536-66-4 * *
Tremolite , CAS n. 77536-68-6 * *
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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