Art. 1

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 5 diventa il punto 6 ed è aggiunto il seguente punto :

In vigore dal 20 dic 1985
6.3 . Fibre di amianto * 6.3.1 . L'immissione sul mercato e l'uso dei prodotti contenenti queste fibre sono vietati per quanto riguarda : * * a ) i giocattoli ; * * b ) i materiali o preparati destinati ad essere applicati mediante flocculazione ; gli stati membri possono nondimeno ammettere nel loro territorio composti bituminosi * * contenenti amianto destinati ad essere applicati a spruzzo sul fondo della carrozzeria dei veicoli per la protezione dalla corrosione ; * * c ) i prodotti finiti sotto forma di polvere , venduti al dettaglio al pubblico ; * * d ) gli articoli per fumatori , quali pipe per tabacco ; portasigarette e portasigari ; * * e ) i vagli catalitici e i dispositivi di isolamento destinati o incorporati negli apparecchi di riscaldamento che utilizzano gas liquefatto ; * * f ) le pitture e vernici . * Crisotilo , CAS n. 12001-29-5 * * Amosite , CAS n. 12172-73-5 * * Antofillite , CAS n. 77536-67-5 * * Actinolite , CAS n. 77536-66-4 * * Tremolite , CAS n. 77536-68-6 * *
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