Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
La presente direttiva è destinata agli stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1985 . Per il Consiglio Il Presidente R. KRIEPS (1) GU n. C 78 de 28 . 3 . 1980 , pag. 10 . (2) GU n. C 125 del 17 . 5 . 1982 , pag. 159 . (3) GU n. C 331 del 17 . 12 . 1980 , pag. 6 . (4) GU n. L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag. 201 . (5) GU n. L 263 del 24 . 9 . 1983 , pag. 33 . (6) GU n. L 269 dell'11 . 10 . 1985 , pag. 56 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:610:oj#art-3