Art. 5

In vigore dal 20 dic 1985
Entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva (2), gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:591:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Direttiva (UE) 1985/591 — Testo vigente | Portale Normativo