Art. 5
In vigore dal 20 dic 1985
Entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva (2), gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1985:591:oj#art-5