Art. 1
In vigore dal 20 dic 1985
1. Nei casi in cui è necessario introdurre modalità di prelievo di campioni o metodi di analisi comunitari destinati a determinare la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, condizionamento o etichettatura di derrate alimentari, queste modalità o metodi sono adottati dalla Commissione, ed eventualmente dal Consiglio, conformemente alla procedura prevista all'.2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni particolari in vigore o che venissero adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie specifiche. 3. Per determinare la necessità di introdurre le misure previste al paragrafo 1, si terrà conto in particolare:a) del bisogno di assicurare un'applicazione uniforme della legislazione comunitaria;b)dell'esistenza di ostacoli agli scambi intracomunitari;c)del carattere permanente o ripetitivo dei criteri di cui alle lettere a) o b).
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