Art. 4
In vigore dal 20 dic 1985
1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per le derrate alimentari istituito mediante la decisione 69/414/CEE (1), qui di seguito denominato «comitato», è investito della questione dal suo presidente per iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da attuare. Il comitato formula il suo parere in merito al progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure prospettate quando esse sono conformi al parere del comitato;b)se le misure prospettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di detto parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;c)se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è stata presentata al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.
Storico versioni
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