Art. 4

In vigore dal 20 dic 1985
Il commerciante deve informare per iscritto il consumatore, nel caso di transazioni contemplate all', del suo diritto di rescindere il contratto entro i termini di cui all', nonché del nome e indirizzo della persona nei cui riguardi può essere esercitato tale diritto. Detta informazione deve recare una data e menzionare gli elementi che permettono d'individuare il contratto. Essa è consegnata al consumatore:a) al momento della stipulazione del contratto nel caso dell', paragrafo 1;b)non oltre la stipulazione del contratto nel caso dell', paragrafo 2;c)al momento della formulazione dell'offerta da parte del consumatore nel caso dell', paragrafi 3 e 4. Gli stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure appropriate per la tutela dei consumatori qualora non venga fornita l'informazione di cui al presente articolo.
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Art. 4 Direttiva (UE) 1985/577 — Testo vigente | Portale Normativo