Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
1. Gli stati membri possono decidere che la presente direttiva sia applicata ai soli contratti per i quali il controvalore che il consumatore deve pagare supera una data somma. Questa somma non può superare 60 ECU.Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede ogni due anni, e per la prima volta quattro anni dopo la notifica della presente direttiva, all'esame ed eventualmente alla revisione di tale importo tenendo conto del l'evoluzione economica e monetaria intervenuta nella Comunità. 2. La presente direttiva non si applica:a) ai contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e ai contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili. Rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva i contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili o i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;b)ai contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente, consegnati da fattorini a scadenze frequenti e regolari;c)ai contratti di fornitura di beni o di servizi, purché rispondano ai seguenti tre criteri: i) il contratto è concluso in base ad un catalogo del commerciante che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del rappresentante del commerciante; ii)è prevista una continuità di contatto tra il rappresentante del commerciante e il consumatore in ordine a questa o a un'eventuale transazione successiva; iii)il catalogo ed il contratto fanno menzione esplicita al consumatore del suo diritto di restituire le merci al fornitore entro un termine di almeno 7 giorni dal loro ricevimento, o di rescindere il contratto entro gli stessi termini, senza alcun obbligo, salvo la debita cura delle merci;d)ai contratti di assicurazione;e)ai contratti relativi ai valori mobiliari. 3. In deroga all', paragrafo 2, gli stati membri possono non applicare la presente direttiva ai contratti per la fornitura di un bene o di un servizio avente un rapporto diretto con il bene o il servizio per il quale il consumatore ha richiesto la visita del commerciante.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1985/577 — Testo vigente | Portale Normativo