Art. 9

In vigore dal 20 dic 1985
1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla sua notifica (1) e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 9 Direttiva (UE) 1985/577 — Testo vigente | Portale Normativo