Art. 4

In vigore dal 16 set 1985
La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), esercitano o eserciteranno in qualità di dipendenti un'attività di cui all' della direttiva 85/433/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:432:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo