Art. 4
In vigore dal 16 set 1985
La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), esercitano o eserciteranno in qualità di dipendenti un'attività di cui all' della direttiva 85/433/CEE.
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