Art. 1
In vigore dal 16 set 1985
1. Gli stati membri garantiscono che i titolari di un diploma, certificato o altro titolo universitario o di livello riconosciuto equivalente in farmacia, conforme ai requisiti di cui all', siano abilitati almeno all'accesso alle attività elencate nel paragrafo 2 ed al loro esercizio, ferma restando, se del caso, l'esigenza di un'esperienza professionale complementare.
2. Le attività di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
- preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
- fabbricazione e controllo dei medicinali;
- controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
- immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
- preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
- preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;
- diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.
3. Se in uno stato membro, al momento dell'adozione della presente direttiva, esiste un concorso per esami diretto a selezionare tra i titolari di cui al paragrafo 1 coloro che saranno designati per diventare titolari di nuove farmacie la cui creazione sia stata decisa nell'ambito di un sistema nazionale di ripartizione geografica, tale stato membro, in deroga al paragrafo 1, può mantenere questo concorso e sottoporvi i cittadini degli stati membri che possiedano i diplomi, certificati e altri titoli in farmacia contemplati all', paragrafo 1, e all' della direttiva 85/433/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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