Art. 2

In vigore dal 16 set 1985
Gli stati membri subordinano il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all' ai seguenti requisiti minimi: 1) la formazione che conduce al conseguimento del diploma, certificato o altro titolo garantisce: a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione; b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali; c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi; d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate; e) un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche; 2) l'ammissione a detta formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari o istituti di livello riconosciuto equivalente di uno stato membro; 3) il diploma, certificato o altro titolo comprova un ciclo di formazione che si estende almeno per una durata di cinque anni, comprendente: - almeno quattro anni di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno impartito in una università o in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente, o sotto la sorveglianza di un'università, - almeno sei mesi di tirocinio presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale; 4) in deroga al punto 3: a) qualora al momento dell'adozione della presente direttiva coesistano in uno stato membro due cicli di formazione di cui uno di durata quinquennale e l'altro quadriennale, il diploma, certificato o altro titolo comprovante il ciclo di formazione di quattro anni è considerato conforme al requisito di durata di cui al punto 3, a condizione che i diplomi, certificati e altri titoli che comprovano i due cicli di formazione siano riconosciuti equivalenti dallo stesso stato; b) qualora, per mancanza d'un numero sufficiente di posti in farmacie aperte al pubblico o in ospedali vicini agli istituti di insegnamento, uno stato membro non possa assicurare i sei mesi di tirocinio, esso può stabilire, entro un periodo di cinque anni dalla scadenza del termine previsto all', che al massimo la metà di tale tirocinio consista nell'esercizio delle attività di farmacista in un'impresa di fabbricazione di medicinali; 5) il ciclo di formazione di cui al punto 3 prevede l'insegnamento teorico e pratico di almeno le seguenti materie: - biologia vegetale e animale, - fisica, - chimica generale ed inorganica, - chimica organica, - chimica analitica, - chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali, - biochimica generale ed applicata (medica), - anatomia e fisiologia; terminologia medica, - microbiologia, - farmacologia e farmacoterapia, - tecnologia farmaceutica, - tossicologia, - farmacognosia, - legislazione e, se del caso, deontologia. Per ogni materia, la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.
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