Art. 4
In vigore dal 30 lug 1964
I risultati delle indagini, ad esclusione delle informazioni coperte dal segreto statistico a norma delle singole legislazioni nazionali, sono trasmessi alla Commissione, ripartiti per settori industriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1964:475:oj#art-4