Art. 3
In vigore dal 30 lug 1964
Gli importi da rilevare riguardano le somme annualmente dedicate ad investimenti (ivi compresi gli impianti costruiti dalle imprese stesse), ripartite come segue:
a)
macchinari, impianti, veicoli;
b)
costruzione di edifici ed altre opere;
c)
acquisto di edifici ed altre opere preesistenti, nonché di terreni.
Gli investimenti di carattere sociale saranno oggetto, se possibile, di un'indagine complessiva a parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1964:475:oj#art-3