Art. 3

In vigore dal 30 lug 1964
Gli importi da rilevare riguardano le somme annualmente dedicate ad investimenti (ivi compresi gli impianti costruiti dalle imprese stesse), ripartite come segue: a) macchinari, impianti, veicoli; b) costruzione di edifici ed altre opere; c) acquisto di edifici ed altre opere preesistenti, nonché di terreni. Gli investimenti di carattere sociale saranno oggetto, se possibile, di un'indagine complessiva a parte.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1964/475 — Testo vigente | Portale Normativo