Art. 1
In vigore dal 30 lug 1964
Gli Stati membri, in cooperazione tecnica con la Commissione, prendono tutte le misure utili affinché siano effettuate indagini annuali coordinate sugli investimenti effettuati nell'industria e affinché una prima indagine relativa al 1964 sia effettuata nel 1965.
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