Capo IX

Art. 24

Apparecchi telefonici con funzioni di selezione abbreviata

In vigore dal 29 giu 1997
1. La fase di registrazione in memoria deve avvenire senza l'impegno della linea telefonica con esclusione degli apparecchi con rubrica telefonica di capacità non superiore a 14 numeri. Il requisito deve essere accertato con verifica pratica di funzionalità. 2. L'operazione di registrazione in memoria abilitata mediante apposito comando manuale deve avvenire senza invio verso la centrale delle cifre selezionate. Il requisito deve essere accertato con verifica pratica di funzionalità. 3. Quando la memorizzazione avviene senza l'impegno della linea telefonica, l'assorbimento di corrente dalla stessa linea non deve essere superiore a 400 (micro)A. Il requisito deve essere verificato come prescritto nel paragrafo 9.7.04 dell'appendice A.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1997-04-17;161#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo