Capo IX
Art. 19
Generalità
In vigore dal 29 giu 1997
1. Valgono per tali tipi di terminali, per quanto non specificato e non in contrasto, le prescrizioni generali riportate dal presente regolamento, integrate dalle prescrizioni specifiche relative alla eventuale prestazione aggiuntiva fornita.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1997-04-17;161#art-19