Capo IX

Art. 22

Apparecchi telefonici con funzione di conversazione a mani libere e/o ascolto in altoparlante

In vigore dal 29 giu 1997
(Apparecchi telefonici con funzione di conversazione a mani libere e/o ascolto in altoparlante) 1. Gli apparecchi telefonici con funzione di conversazione a mani libere e/o con ascolto in altoparlante devono consentire, in qualsiasi momento, il passaggio alla funzionalità telefonica di base (solo microtelefono) senza interruzione del collegamento. Il requisito deve essere accertato secondo quanto prescritto al paragrafo A.2.4.2. della NET 4, citata in premessa.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1997-04-17;161#art-22

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