Art. 9
Unità organizzativa
In vigore dal 11 gen 1996
1. Salvo diversa determinazione, le unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale sono gli organi e gli uffici competenti, come indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1995-11-20;540#art-9