Art. 9

Unità organizzativa

In vigore dal 11 gen 1996
1. Salvo diversa determinazione, le unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale sono gli organi e gli uffici competenti, come indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.
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Unità organizzativa (Art. 9 Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione di grazia e giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo