Art. 11

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

In vigore dal 11 gen 1996
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione di grazia e giustizia verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1995-11-20;540#art-11

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Integrazioni e modificazioni del presente regolamento (Art. 11 Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione di grazia e giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo