Art. 11
Integrazioni e modificazioni del presente regolamento
In vigore dal 11 gen 1996
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione di grazia e giustizia verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1995-11-20;540#art-11