Art. 12

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In vigore dal 11 gen 1996
1. Il presente regolamento, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazioni delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
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Pubblicità aggiuntiva (Art. 12 Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione di grazia e giustizia.) — Testo vigente | Portale Normativo