Art. 12
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In vigore dal 11 gen 1996
1. Il presente regolamento, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazioni delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1995-11-20;540#art-12