Art. 12

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

In vigore dal 24 ago 1993
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati, ove non provveda la legge che li prevede, con apposito regolamento integrativo. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
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urn:nir:ministero.interno:decreto.ministeriale:1993-02-02;284#art-12

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Integrazioni e modificazioni del presente regolamento (Art. 12 Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.) — Testo vigente | Portale Normativo