Art. 7
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
In vigore dal 6 mar 1997
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. Il Ministro dell'interno individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che sono dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari ai quali è possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, se necessario, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non provvede, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento individua di volta in volta gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto.ministeriale:1993-02-02;284#art-7