Art. 13
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In vigore dal 24 ago 1993
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative specificamente responsabili per ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 febbraio 1993
Il Ministro: MANCINO Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1993
Registro n. 28 Interno, foglio n. 355
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto.ministeriale:1993-02-02;284#art-13