Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Art. 25
RECUPERO DI ISCRIZIONE
In vigore dal 28 mag 1989
RECUPERO DI ISCRIZIONE
1. È ammesso il recupero totale o parziale dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori posseduta da un'impresa in favore di altra impresa nell'ipotesi di decesso del titolare di impresa individuale, ovvero per effetto di atto di fusione, di conferimento, di cessione di complesso aziendale, anche in amministrazione straordinaria, sempre che sussistano specificatamente i presupposti previsti dalle disposizioni vigenti, che il compleso aziendale cui le iscrizioni si riferiscono mantenga al momento del trasferimento le capacità operative finanziarie e tecniche e che detti requisiti vengano acquisiti dall'impresa richiedente.
2. Il recupero dell'iscrizione potrà essere riconosciuto previa revisione, sulla base dei criteri di cui all' e successivi del presente regolamento, delle iscrizioni possedute e l'accertamento delle seguenti condizioni:
- capacità finanziaria dell'impresa che trasferisce l'iscrizione e dell'impresa che acquisisce l'iscrizione:
- trasferimento dei mezzi d'opera;
- trasferimento del personale dipendente;
- trasferimento di eventuali contratti in corso;
- richiesta di cancellazione dall'Albo Nazionale dei Costruttori dell'Impresa che trasferisce le proprie iscrizioni.
3. Sulla richiesta di cancellazione dell'impresa che trasferisce le proprie iscrizioni i Comitati, nell'ambito delle proprie competenze, assumono apposita delibera contestualmente alla decisione dell'iscrizione delle categorie riconosciute in capo alla società richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-25