Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Art. 27
Disposizioni finali
In vigore dal 28 mag 1989
Disposizioni finali
1. Restano applicabili tutte le disposizioni impartite in materia dal Ministero dei Lavori Pubblici, compatibili con il presente Regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle domande di iscrizione e/o modifica di iscrizione presentate dopo la sua entrata in vigore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-27