Art. 4

In vigore dal 3 apr 1987
1. Il divieto di impiego delle sostanze previste dal comma 1 dell' ha effetto, anche per quanto attiene alla vendita dei prodotti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alle limitazioni di impiego delle sostanze di cui alle voci 49 e 50 riportate nel comma 3 dell' si applicano i termini previsti dall'art. 15, commi 3 e 4 della legge 11 ottobre 1986, n. 713. 3. Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 2, a) i fabbricanti e gli importatori di cosmetici non possono mettere in commercio prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto a partire dal 1 gennaio 1988; b) i cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere più venduti o ceduti al consumatore finale a partire dal 1 gennaio 1990. 4. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, addì 24 gennaio 1987 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ZANONE Il Ministro della sanità DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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