Art. 2

In vigore dal 3 apr 1987
1. La voce 13 dell'allegato III, parte prima, della legge è soppressa. 2. La voce 44 dello stesso allegato III, parte prima, è così modificata: Parte di provvedimento in formato grafico 1. Allo stesso allegato III, parte prima, della legge sono aggiunte le voci seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1987-01-24;91#art-2

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