Art. 1

In vigore dal 3 apr 1987
IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visto l', comma 6, della predetta legge, che stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti i decreti 18 giugno 1976, 7 marzo 1979, 15 febbraio 1980, 6 giugno 1980, 9 novembre 1984, 15 luglio 1985, 12 aprile 1986, 20 ottobre 1986, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 25 giugno 1976, n. 85 del 27 marzo 1979, n. 61 del 3 marzo 1980, n. 179 del 2 luglio 1980, n. 325 del 26 novembre 1984, n. 180 del 1 agosto 1985, n. 92 del 21 aprile 1986, n. 249 del 25 ottobre 1986, con cui il Ministero della Sanità ha vietato o limitato l'uso nei cosmetici di determinate sostanze: dieci tinture per capelli; acido borico; placenta e sostanze ad attività estrogena e gestagena; perossido di benzoile; formaldeide; minoxidil; sostanze derivate dalla distillazione frazionata del carbon fossile o dalla distillazione di scisti bituminose o ginepro; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, con il quale è stato riammesso, a particolari condizioni, l'impiego di due sostanze utilizzate nelle tinture per capelli (mfenilendiamina e 2,5 diaminotoluene, con relativi derivati sostituiti all'azoto e sali) oggetto del divieto di cui al precedente decreto ministeriale 18 giugno 1976; Rilevato che la richiamata legge 11 ottobre 1986, n. 713, ha confermato soltanto alcuni dei divieti e delle limitazioni previsti dai decreti ministeriali sopra elencati; Ritenuta l'opportunità di ribadire, provvisoriamente, il divieto di impiego delle sostanze 2,4-diaminoanisolo; 4-nitro-o-fenilendiamina; 2-nitro-p-fenilendiamina; 2,5-diaminoanisolo; 2-amino-5-nitrofenolo; 2-amino-4-nitrofenolo, in attesa delle prossime valutazioni che, su di esse, interverranno in sede comunitaria; Ritenuta, altresì, l'opportunità di confermare anche gli altri divieti e limitazioni d'uso imposti con i decreti all'inizio menzionati, per le motivazioni riportate negli stessi decreti, che devono qui intendersi integralmente recepite; Visto il parere espresso, al riguardo, dall'Istituto superiore di sanità in data 4 novembre 1986; Ritenuta, inoltre, la necessità di conformare gli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, alle direttive della commissione delle Comunità europee n. 85/391/CEE, 86/179/CEE e 86/199/CEE, adottate, rispettivamente, il 16 luglio 1985, il 28 febbraio 1986 e il 26 marzo 1986; Visto il parere favorevole espresso, anche a tal riguardo, dall'Istituto superiore di sanità il 4 novembre 1986; Considerato che i coloranti per capelli devono essere oggetto di apposita lista, da elaborare in sede comunitaria; Decreta: . 1. All'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, costituente l'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono aggiunte le voci seguenti, relative a sostanze il cui impiego nei cosmetici era già stato vietato anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge: 368. 2,4-diaminoanisolo; 369. 4 nitro-o-fenilendiamina (4-NOPD); 370. 2 nitro-p-fenilendiamina (4-NPPD); 371. 2,5-diaminoanisolo; 372. 2-amino-5-nitrofenolo; 373. 2-amino-4-nitrofenolo; 374. Formaldeide e sostanze che liberano formaldeide, fatto salvo quanto previsto dall'allegato V, sezione prima; 375. Perossido di benzoile; 376. Minoxidil, suoi sali e derivati. 2. Allo stesso elenco costituente l'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713 sono aggiunte le seguenti ulteriori voci: 377. 2, 3, 7, 8-tetraclorodibenzo-p-diossina;. 378. 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano); 379. N-ossido-2 tiol piridina sale sodico (piritione sodico). 3. Al medesimo elenco dell'allegato II sono apportate le seguenti modificazioni: a) La menzione "allegato IV (parte prima)", che figura alla voce 167, è sostituita con la menzione "allegato V sezione prima (parte seconda)". b) La voce 178 è sostituita da: "178. 4-Benzilossifenolo, 4-metossifenolo e 4-etossifenolo". c) La voce 194 è sostituita da: "194. Sostanze ad attività gestagena, anche se contenute in placenta o in estratti placentari. d) La voce 221 è così modificata: "221. Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato V. sezione prima, parte prima". e) La voce 260 è sostituita da: "260. Sostanze ad attività estrogena, anche se contenute in placenta o in estratti placentari". f) La voce 297 è così modificata: "297. Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, parte prima, numero 51". g) La voce 366 è così modificata: "366. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con il numero d'ordine 52 nell'allegato III, parte prima, le lacche, i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano con il riferimento nell'allegato III, parte seconda e nell'allegato IV, parte seconda".
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1987-01-24;91#art-1

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