Art. 9
Risoluzione anticipata da parte dei tirocinanti
Risoluzione anticipata da parte dei tirocinanti
I tirocinanti che desiderano porre fine al tirocinio prima della data di fine stabilita nel contratto di tirocinio devono farne richiesta scritta all’Ufficio tirocini entro i termini stabiliti e comunicati loro all’inizio del tirocinio e dopo averne informato il supervisore di tirocinio e il coordinatore dei tirocini.
Il tirocinio può concludersi soltanto il 15 o l’ultimo giorno del mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D03791#art-9