Art. 9 · Risoluzione anticipata da parte dei tirocinanti

Art. 9

Risoluzione anticipata da parte dei tirocinanti

Risoluzione anticipata da parte dei tirocinanti I tirocinanti che desiderano porre fine al tirocinio prima della data di fine stabilita nel contratto di tirocinio devono farne richiesta scritta all’Ufficio tirocini entro i termini stabiliti e comunicati loro all’inizio del tirocinio e dopo averne informato il supervisore di tirocinio e il coordinatore dei tirocini. Il tirocinio può concludersi soltanto il 15 o l’ultimo giorno del mese.
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