Art. 9

Missioni e operazioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune

Missioni e operazioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune 1.   In caso di minaccia spaziale proveniente dal territorio di un paese terzo, l’alto rappresentante può proporre al Consiglio di modificare il mandato delle pertinenti missioni o operazioni nell’ambito della PSDC o di istituire una nuova missione o operazione PSDC. 2.   Il mandato modificato può comprendere consulenza civile o militare e compiti di assistenza civili o militari, prevenzione o formazione civile militare, o compiti esecutivi civili o militari, a seconda delle necessità. 3.   Il SEAE valuta l’impatto della risposta prevista che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio a norma del paragrafo 1.
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