Art. 7

Azioni di comunicazione strategica

Azioni di comunicazione strategica 1.   In caso di minaccia spaziale, l’alto rappresentante può, nell’ambito della risposta dell’Unione, proporre un piano d’azione strategico in materia di comunicazione a sostegno degli obiettivi della presente decisione. 2.   Tale piano d’azione strategico in materia di comunicazione è attuato in modo tempestivo, coerente e proporzionato, in linea con gli obiettivi della risposta dell’Unione e in stretto coordinamento con gli Stati membri, il SEAE, la Commissione, l’Agenzia e, se del caso, le strutture designate per il monitoraggio della sicurezza. 3.   Il SEAE valuta le probabili ripercussioni più generali del piano d’azione strategico in materia di comunicazione che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio a norma del paragrafo 1.
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