Art. 6

Risposte tecniche connesse al programma spaziale dell’Unione e ai programmi per una connettività sicura dell’Unione

Risposte tecniche connesse al programma spaziale dell’Unione e ai programmi per una connettività sicura dell’Unione 1.   In caso di minaccia spaziale derivante o connessa al dispiegamento, al funzionamento o all’uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell’ambito delle componenti del programma spaziale dell’Unione o del programma per una connettività sicura dell’Unione, l’alto rappresentante può proporre una misura tecnica mediante un’istruzione all’Agenzia o alla pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza. 2.   L’Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e la Commissione forniscono consulenza all’alto rappresentante circa le probabili ripercussioni più generali che le istruzioni che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio a norma del paragrafo 1 possono avere sui sistemi istituiti e sui servizi forniti nell’ambito del programma spaziale dell’Unione e delle sue componenti e del programma per una connettività sicura dell’Unione. 3.   L’alto rappresentante invita gli Stati membri a fornire consulenza, attraverso la rete STRA, in merito ai probabili effetti delle misure tecniche che l’alto rappresentante intende proporre sugli utenti governativi degli Stati membri. 4.   Se del caso, nell’ambito della misura tecnica di cui al paragrafo 1, sono fornite informazioni pertinenti agli utenti su cui detta misura potrebbe avere ripercussioni.
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