Art. 9
Missioni e operazioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune
Missioni e operazioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune
1. In caso di minaccia spaziale proveniente dal territorio di un paese terzo, l’alto rappresentante può proporre al Consiglio di modificare il mandato delle pertinenti missioni o operazioni nell’ambito della PSDC o di istituire una nuova missione o operazione PSDC.
2. Il mandato modificato può comprendere consulenza civile o militare e compiti di assistenza civili o militari, prevenzione o formazione civile militare, o compiti esecutivi civili o militari, a seconda delle necessità.
3. Il SEAE valuta l’impatto della risposta prevista che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D2195#art-9